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4 FEBBRAIO 2026

Ultimo aggiornamento: 11:12

Una “sentenza rivoluzionaria” che potrebbe cambiare il paradigma dei contenziosi tra gli ex coniugi. Una recente pronuncia della Corte Suprema, pubblicata nei giorni scorsi, è destinata a incidere in modo significativo sui criteri di riconoscimento dell’assegno divorzile. Secondo i giudici, non è sufficiente la semplice disparità di reddito tra ex coniugi: è invece necessario dimostrare in maniera concreta che lo squilibrio economico sia la conseguenza diretta di scelte familiari condivise durante il matrimonio. Nel caso esaminato, il tribunale di primo grado aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno mensile di 500 euro. La Corte d’appello, successivamente, aveva revocato quel diritto, disponendo anche la restituzione delle somme percepite dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Decisione che la Cassazione ha integralmente confermato.

Dalla motivazione emerge che il richiedente aveva richiamato una scelta di lavoro part-time compiuta molti anni prima, senza però fornire una documentazione puntuale sulle opportunità professionali sacrificate, sull’impatto economico nel tempo, sul beneficio tratto dall’altro coniuge e, soprattutto, sul nesso causale tra quelle decisioni e la situazione patrimoniale attuale. Al contrario, risultavano autonomia reddituale, disponibilità di un’abitazione di proprietà e persino un recente incremento delle entrate. Per la Corte, mancava quindi l’elemento essenziale della prova dello svantaggio ingiusto. L’ordinanza ribadisce inoltre la netta distinzione tra assegno di mantenimento in sede di separazione e assegno divorzile. Nel primo caso permane l’obbligo di assistenza tra coniugi e resta centrale il criterio del tenore di vita matrimoniale. Nel secondo, con lo scioglimento definitivo del vincolo, tale parametro perde rilevanza. L’assegno post-coniugale può assolvere a una funzione assistenziale, compensativa o perequativa solo se viene dimostrato che la disparità economica è il risultato di sacrifici condivisi e non giustificati.