L’ex coniuge con patologie gravi ha diritto a un assegno di mantenimento maggiorato in ragione della condizione e delle necessità che ne derivano. Lo statuisce la prima sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza 25618/2025, depositata il 18 settembre scorso.

La vicenda

Dopo un lungo iter processuale, una donna calabrese aveva presentato ricorso per ottenere una revisione dell’importo dell’assegno. Alla ricorrente era riconosciuta un’invalidità al 75% e, come sostenuto dalla coppia, non aveva le competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro. La donna giustificava la richiesta con tre argomenti. In primo luogo, l’assegno avrebbe dovuto tenere conto, oltre che della componente assistenziale, anche di quella perequo-compensativa: la moglie non avrebbe contribuito alla formazione del reddito familiare senza averne colpa. Già durante il matrimonio la donna era affetta da patologie psichiatriche e crisi depressive che le impedivano lavorare. Inoltre l’assegno, secondo il suo punto di vista, era stato calcolato sottostimando le capacità economiche del marito – non rappresentate esaustivamente dalla dichiarazione dei redditi - e sovrastimando le sue.

La componente perequativo-compensativa