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La gestione degli asset richiede sempre molta attenzione, atteso che si può giungere persino a perdere il diritto di proprietà in favore di altro soggetto. Il tema è sovente oggetto di contenziosi e, infatti, con l'ordinanza 22855 del 7 luglio scorso la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione dell'usufrutto per non uso ventennale e sui presupposti della rinuncia tacita alla prescrizione già maturata.
La vicenda trae origine da una donazione del 1984, con la quale due coniugi avevano trasferito al figlio la nuda proprietà di un fondo rustico riservandosi il diritto di usufrutto. Sul fondo il figlio aveva successivamente edificato un fabbricato, destinandolo ad abitazione propria e della famiglia. Nel 2006 aveva poi venduto al fratello la nuda proprietà del fondo e del fabbricato confermando nell'atto la sussistenza dell'usufrutto in favore dei genitori.
Nel dicembre 2010 gli usufruttuari avevano richiesto il rilascio dell'immobile, rimasto nella disponibilità del figlio. La madre aveva quindi agito in giudizio per ottenere la restituzione del bene e il pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo.






