Il Comune di Livorno non può estendere la propria pianificazione urbanistica alle banchine e alle aree retro-portuali: entro questo perimetro la competenza spetta all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale (Adsp), che la esercita attraverso il piano regolatore portuale. Lo ha stabilito il Tar della Toscana, accogliendo i ricorsi contro la delibera comunale che rischiava di sovrapporre vincoli e procedure sugli investimenti programmati nello scalo.

Con la sentenza n. 1740 del 26 agosto, la prima sezione del Tribunale amministrativo ha accolto i ricorsi riuniti presentati dall’Adsp, da Porta Medicea, da Confindustria Toscana Centro e Costa e da un gruppo di imprese terminaliste e concessionarie. La pronuncia dichiara parzialmente nulla la delibera del Consiglio comunale n. 146 del 28 luglio 2025, relativa all’aggiornamento del quadro conoscitivo della variante al piano strutturale e all’approvazione del piano operativo.

Il nodo riguarda la distribuzione delle competenze tra Comune e Authority, dato che dopo le modifiche apportate nel 2021 all’articolo 5 della legge n. 84 del 1994, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è affidata all’Autorità di sistema portuale. Il piano regolatore portuale è qualificato come «piano territoriale di rilevanza statale» e rappresenta l’«unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza». Al Comune resta invece la pianificazione delle aree d’interazione tra porto e città, previo parere dell’Adsp.