Niente carcere per i tossicodipendenti. È entrata in vigore il 21 agosto la nuova legge sulla detenzione domiciliare per le persone tossicodipendenti e alcoldipendenti. Ne parliamo con l’avvocato Marco Treggi, presidente della Camera penale di Lucca.

Qual è la novità più importante? "È una riforma certamente significativa. La novità principale è rappresentata dal nuovo articolo 94-ter del Testo unico sugli stupefacenti, che introduce una specifica forma di detenzione domiciliare per la persona tossicodipendente o alcoldipendente certificata. Infatti è possibile accedere alla detenzione domiciliare per una pena detentiva, anche residua, fino a 8 anni, limite molto più ampio per la disciplina ordinaria che è di soli 2 anni di pena residua".

E dova va il detenuto? "Il programma terapeutico e quindi la pena, dovrà svolgersi presso una struttura privata accreditata ai sensi dell’art. 117 del T.U. o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o l’alcool dipendenze, con un programma residenziale o semi residenziale. In ogni caso l’interessato ha facoltà di richiedere di essere ammesso alla detenzione domiciliare in altro luogo idoneo, salvo eccezioni per i reati più gravi".