Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiVia alla detenzione domiciliare terapeutica per i reclusi dipendenti da droga e alcol: possono scontare la pena in strutture sanitarie se aderiscono a un programma di recupero. Sì al “patteggiamento” sul percorso terapeutico. È legge il ddl approvato definitivamente alla Camera con 153 sì, 42 no e 82 astenuti: fissa a 8 anni, salvo eccezioni, il limite di pena per accedere al beneficio. La revoca scatta solo per violazioni gravi, mentre è concessa una seconda chance in caso di fallimento incolpevole del programma: se invece l’esito è positivo, si può ottenere l’affidamento in prova. Servono, tuttavia, almeno 500 posti letto aggiuntivi. “Provvedimento epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10mila persone”, commenta il guardasigilli Carlo Nordio.

Fondi pensione e Tfr: la sceltaLe nuove regole di adesione alla previdenza integrativa e le prestazioni: guida alle decisioni per lavoratori e aziendeBenefici premiali e riabilitazione

Il condannato può uscire dal carcere ed entrare in strutture residenziali o semiresidenziali, soprattutto private accreditate, per seguire il programma di riabilitazione. La domanda deve includere la correlazione tra dipendenza e il fatto commesso, il programma e una valutazione tecnica integrata da parte di Serd, il servizio per le dipendenze del Ssn, e l’Uepe, l’ufficio esecuzione penale esterna. La revoca scatta solo per la fuga o altre condotte gravi, mentre sono ammessi fino a due trasferimenti in caso di fallimento incolpevole; quando però l’esito del programma è positivo, si ottengono benefici premiali come la detenzione domiciliare ordinaria, superando i normali limiti di pena residua.