Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiAnche il collaboratore scolastico può presentare querela in materia di reati contro il patrimonio, in quanto addetto alla custodia e sorveglianza dei locali e dei beni della scuola, pure in assenza di delega formale del dirigente scolastico. Lo ha affermato la V Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24300 del 01 luglio 2026 rigettando un ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Il caso trae origine da una sentenza della Corte di appello di L’Aquila confermativa della decisione del Tribunale di Pescara, con la quale l’imputato era stato condannato, del reato previsto dagli artt. 624 e 625, secondo comma, n. 2, c. p., per avere, al fine di trarre profitto per sé, dopo aver divelto la recinzione posta sull’area esterna di un plesso scolastico e forzato la tapparella di una portafinestra posta al primo piano di uno degli edifici scolastici, fatto ingresso all’interno e sottratto prodotti di vario genere, con l’aggravante della violenza sulle cose, nonché del reato di cui all’art. 76, comma 3, in relazione all’art. 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere, benché sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pescara, contravvenuto al relativo provvedimento.