Non c’è stata alcuna violazione del diritto di difesa. Non c’è stata alcuna inutilizzabilità delle prove. E il pericolo che il reato possa essere ripetuto, anche da sospeso, resta concreto. Con un’ordinanza molto articolata, la Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso presentato dai difensori dell’ispettore di Polizia alla Squadra Volanti della Questura di Catanzaro Simone Cortese, 39enne, di Chiaravalle Centrale, ma residente a Montepaone, destinatario nel mese di luglio di un avviso di conclusione delle indagini per accesso abusivo al sistema informatico e corruzione in concorso con l’imprenditore Paolo Paoletti (LEGGI). I giudici di Piazza Cavour hanno di fatto blindato l’impianto accusatorio della Procura di Catanzaro.

L’iter giudiziario

Tutto parte il 2 febbraio 2026: il gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura applica a Cortese gli arresti domiciliari. Il Riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta di scarcerazione. Poi, lo stesso gip ha sostituito i domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni pubbliche. Ma nel frattempo la difesa aveva proposto comunque ricorso in Cassazione contro l’ordinanza genetica sul presupposto che l’interesse a ricorrere resta, anche se la misura è stata attenuata, perché si contestano i presupposti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Per i difensori si sarebbe violato il diritto di difesa, in assenza di un interrogatorio preventivo, necessario se non esiste il pericolo di inquinamento delle prove. E a parere della difesa quel pericolo non c’era, era solo dedotto dalle stesse condotte contestate. La Cassazione però rivela un dettaglio importante: Cortese, parlando con Paoletti, aveva fatto riferimento a un “collega fidato”, una persona “a conoscenza delle numerose (sue) condotte illecite” e capace di garantirgli “riservatezza e impunità”. Da qui, scrivono i giudici, esiste l’ “alta probabilità che l’indagato, giovandosi anche di altri non ancora identificati, possa cercare di alterare le tracce delle proprie pregresse attività illecite”, attività compiute dimostrando “dimestichezza nell’uso indebito degli strumenti a sua disposizione”.