L’annullamento dell'atto in corso di causa, comunicato in sede di controdeduzioni, non giustifica la compensazione delle spese: laddove l'Amministrazione riconosca, solo dopo il ricorso, l'illegittimità del proprio provvedimento, la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale.
Trattasi del canone ribadito dalla Cgt di I grado di Latina (Presidente relatore Costantino Ferrara)Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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