Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl rischio da calore, da valutare all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi in base all'art. 28 Digs 81/2008, può condurre alla sospensione delle lavorazioni quando le condizioni lo impongono, a prescindere dall'intervento dell'ispettore. E’ quanto affermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 5484 del 6 luglio 2026, con la quale sono state fornite direttive operative relative alla vigilanza estiva sul rischio da calore.
Per prima cosa, per quanto riguarda la valutazione del rischio, l’attività di vigilanza in materia di rischio da stress termico deve essere condotta in conformità alle disposizioni vincolanti introdotte dal D.M. n. 95/2025, con il quale è stato superato un approccio emergenziale del fenomeno a favore di uno sistematico e strutturato.
Le verifiche sul DVR
L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi climatici estremi rende necessario un rafforzamento dell’attenzione nei confronti dei rischi derivanti dallo stress termico ambientale, che devono essere individuati e valutati nel DVR. In particolare, si dovrà verificare l’organizzazione del lavoro, rimodulando gli orari di lavoro in funzione delle fasce considerate più a rischio, anche confrontandosi con le eventuali ordinanze regionali o comunali in materia.






