Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiUna motivazione che si limita a proclamare l'avvenuta prova della notifica, senza spiegare perché le contestazioni del contribuente siano infondate, non supera il vaglio del “minimo costituzionale” e travolge la sentenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 23969 del 23 luglio 2026, che ha cassato con rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Toscana in una controversia su un pignoramento presso terzi da oltre 115 mila euro.

La vicenda e la motivazione apparente

La vicenda nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente fiorentina, di un pignoramento presso terzi fondato su quindici cartelle di pagamento e di una successiva intimazione. In entrambi i gradi di merito la difesa aveva puntato sull'invalidità della notifica degli atti prodromici, sostenendo in particolare che le raccomandate informative, ovvero quelle che avvisano il destinatario della consegna del plico a persona diversa, erano state spedite tramite un operatore postale privato e che dell'effettiva ricezione non vi era prova.

La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello con una frase sola: era stata data “ampia e circostanziata prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di pagamento”.