Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiSanzioni dei tributi locali riscritte al ribasso e sganciate dalle forbici edittali. Dal 1° gennaio 2027 l’omessa dichiarazione Imu costerà il 100% del tributo non versato, e non più una misura variabile dal 100 al 200%, mentre l’infedele dichiarazione scenderà al 40% al posto del 50-100%. Identico trattamento per la Tari, per l’imposta di soggiorno e per il contributo di soggiorno.

Lo prevede l’articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto (S.O. n. 30/L), in attuazione dei criteri di proporzionalità fissati dagli articoli 14 e 20 della delega fiscale (legge 111/2023). Le regole valgono per i tributi propri derivati, compresi quelli a maggiore autonomia impositiva.

La cornice generale sui tributi locali

I primi due commi hanno valore ricognitivo, come ammette la relazione illustrativa: alle violazioni in materia di tributi di regioni ed enti locali si applica la disciplina generale del dlgs 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, la parte I, titolo I, capo I del testo unico delle sanzioni (dlgs 173/2024); per l’omesso o parziale versamento vale l’articolo 13 del dlgs 471/1997, poi l’articolo 38 del testo unico, e per l’incompletezza dei documenti di versamento l’articolo 15, poi l’articolo 40. Una messa in chiaro non inutile, visto il contenzioso che negli anni ha accompagnato l’applicabilità ai tributi comunali degli istituti generali, dal cumulo giuridico al ravvedimento.