L’efficacia delle leggi si misura sulla loro capacità di produrre effetti concreti nella direzione in cui sono state scritte. Il Patto europeo per le migrazioni è nato con il chiaro obiettivo di garantire la sicurezza dell’Ue, regolamentare i flussi migratori e velocizzare i rimpatri di chi non ha diritto di rimanere e il suo successo dipende dalla linearità della sua applicazione. Ha segnato una svolta fondamentale nei principi della gestione transfrontaliera: la creazione di procedure celeri di frontiera e l’individuazione di Paesi di origine sicuri rappresentano la risposta comunitaria all’esigenza di distinguere rapidamente chi ha diritto alla protezione da chi deve essere rimpatriato. Tuttavia, in Italia e solo in Italia, la magistratura continua a mettersi di traverso. Il caso del Tribunale di Palermo è l’emblema di questo corto circuito. Di fronte a una disciplina comunitaria pensata per stabilire automatismi e corsie preferenziali per le espulsioni, la sezione immigrazione del capoluogo siciliano ha scelto ancora una volta la via della disapplicazione procedurale, sollevando eccezioni e sospendendo la convalida dei trattenimenti. Il punto politico e giuridico non risiede nel rispetto delle garanzie individuali, che nessuno mette in discussione, ma nella sistematicità con cui l’impianto delle norme, prima nazionali e oggi europee, in Italia viene smontato in sede giudiziaria. Se ogni norma comunitaria orientata al rigore e alla gestione dei flussi viene riletta attraverso cavilli e clausole secondarie per bloccarne l’esecutività, lo strumento stesso della legislazione perde di significato. Nonostante l’Egitto rientri tra i Paesi d’origine considerati sicuri e con bassi tassi di asilo, la sezione immigrazione ha disposto la liberazione dei tre richiedenti, che hanno allegato motivi che in astratto hanno fatto rientrare il loro Paese di origine in una categoria diversa. Il caso è quello che riguarda ad esempio disabili e omosessuali. Già visto anche in passato. Nel provvedimento, i giudici hanno stabilito che la percentuale Eurostat possiede un valore “soltanto indiziario” e non può sostituire una valutazione individuale. Secondo il tribunale, spetta all’autorità amministrativa dimostrare in concreto perché il singolo richiedente non rientri in categorie esposte a rischi specifici; in assenza di tali spiegazioni dettagliate, la procedura accelerata viene accantonata per far posto a quella ordinaria, con conseguente diritto di ingresso nel territorio. Quando l’interpretazione si spinge fino a neutralizzare la ratio fondamentale di una riforma europea, pensata per alleggerire la pressione sui Paesi di primo ingresso, il rischio è che l’attività giudiziaria finisca per condizionare la politica migratoria stabilita dal legislatore. In questo caso a livello europeo. Per garantire la tenuta del Patto dell’Unione e la credibilità delle istituzioni, occorre restituire certezza alle norme: le garanzie procedurali non possono trasformarsi nel grimaldello per rendere inapplicabili gli strumenti di gestione delle frontiere. “Proprio mentre è in corso un confronto sui migranti tra Italia e Germania la magistratura italiana interviene, ancora una volta e in questo caso per stabilire che il Patto Ue di asilo non esiste e può essere stracciato. Come dire, di conseguenza, che anche l’Europa non esiste. Secondo i giudici del Tribunale di Palermo va annullato l’esame sommario delle richieste d’asilo di tre migranti egiziani a cui era stata negata la protezione. Motivazione: non basta che vengano da Paesi sicuri è necessaria la valutazione caso per caso. La solita teoria utilizzata più volte per disapplicare una norma, in questo caso europea”, ha commentato Simonetta Matone, deputata della Lega ex magistrato.
Migranti, giudici di Palermo sospendono la procedura accelerata: “Hanno stabilito che il Patto Ue è carta straccia”
Secondo i giudici di Palermo la lista dei Paesi sicuri stilata a livello Ue non è sufficiente: è necessario analizzare le domande caso per caso. Solo in Italia la procedura viene ralentata







