Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiAnche gli enti locali potranno sottoporre propri atti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
Il testo del decreto legislativo attuativo della delega rilasciata al Governo dall’art. 3 della legge 1/2026 introduce nel corpo dell’art. 3 della legge 20/1994 un nuovo comma 1-quater.1 a mente del quale gli enti locali potranno, mediante propria disposizione statutaria da sottoporre al preventivo parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, stabilire di inviare al controllo preventivo di legittimità della magistratura contabile una serie di atti rilevanti.
In primo luogo, le deliberazioni che approvano regolamenti o atti generali adottati in attuazione dell’art. 12 della 241/1990, finalizzati a fissare criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Quest’ultima è una materia delicata e soggetta a regolazioni quanto meno poco chiare, nonostante sia considerata a particolare rischio di corruzione dalla legge 190/2012. I controlli potranno anche riguardare le deliberazioni di approvazione delle convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, ai sensi dell’art. 30 del Tuel.








