La limitazione alla produzione di nuovi documenti in appello introdotta dal dlgs n. 220/2023 non si applica ai giudizi già pendenti, nei quali resta operante il previgente articolo 58 del dlgs n. 546/1992.
Infatti, il divieto di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello tributario, introdotto dalla riforma dell’articolo 58 del dlgs n. 546 del 1992, opera esclusivamente per i procedimenti iContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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