La sentenza della Consulta 68/2025, che ha cancellato la legge 40 per la parte che impedivala trascrizione della madre di intenzione, è applicabile a tutti i giudizi pendenti. Per i precedenti sarà necessario fare ricorso. Quanto ai giudici che hanno accolto - anticipando la Corte costituzionale - i ricorsi delle coppie composte da due donne devono rivedere le loro motivazioni (salvando il dispositivo) perché prima del verdetto non avevano il potere di farlo. La Cassazione, con la sentenza 15075 depositata ieri, respinge il ricorso del ministero dell'Interno contro il via libera della Corte d'appello alla trascrizione del nome della madre intenzionale di due bambini nati in Italia con il ricorso alla Pma in un paese in cui era lecita.
La posizione dei giudici territoriali
I giudici territoriali avevano ritenuto possibile un’interpretazione evolutiva della legge 40 /2004. In attesa di un intervento del legislatore avevano, infatti, considerato illogico e irragionevole consentire il riconoscimento al genitore intenzionale nei casi di violazione della legge 40 da parte di coppie eterosessuali o, ancora, nei casi consentiti di Pma eterologa per le coppie eterosessuali, e negarlo nel caso del genitore intenzionale di coppia omosessuale.






