Mentre esponenti del centrodestra continuano a chiederne l'abolizione (il 6 agosto è stata la volta di Alberto Cirio, presidente del Piemonte, regione che dalla tassa automobilistica ha ricavato nel 2025 oltre 536 milioni di euro), il governo ha approvato il 5 agosto la miniriforma del bollo auto contenuta nel decreto legislativo "in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale".
Premesso che il testo definitivo del provvedimento, che entrerà in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non è ancora disponibile, si sa che la miniriforma non interviene né sulle tariffe, né sui parametri che ne determinano l'importo, né sulle attuali esenzioni e agevolazioni nazionali (su tutte l'esenzione quinquennale per le auto elettriche).
Di fatto, il provvedimento si limita a semplificare, in molti casi opportunamente, solo alcune norme applicative. Vediamo nel dettaglio cosa dovrebbe cambiare (il condizionale è d'obbligo in assenza del testo definitivo) dall'1 gennaio 2028.
Come detto, la riforma non interviene sui tre parametri su cui si calcola la tassa automobilistica, ossia potenza omologata (punto P.2 della carta di circolazione), classe Euro dell'auto e importi-base (2,58 €/kW per le Euro 4 e superiori, 2,70 €/kW per le Euro 3, 2,80 €/kW per le Euro 2, 2,90 €/kW per le Euro 1 e 3 €/kW per le Euro 0, importi che le regioni possono aumentare, e molte lo hanno fatto, fino a un massimo del 10% all'anno). Nessuna novità nemmeno sul cosiddetto minisuperbollo, ossia sugli importi maggiorati del 50% per i kW sopra quota 100.






