C'è una circolare del Ministero della Cultura uscita recentemente, che, probabilmente, interesserà soprattutto gli addetti ai lavori. Parla di esportazione di opere d'arte di autori stranieri, di attestati di libera circolazione, di orientamenti giurisprudenziali e di applicazione dell'articolo 68 del Codice dei beni culturali.
Molti la leggeranno come un documento tecnico. Io credo, invece, che racconti qualcosa di molto più importante. Con la legge n. 40 del 2026 il legislatore ha introdotto un principio destinato a incidere profondamente sul modo in cui concepiamo il patrimonio culturale: nel caso delle opere di autori stranieri, il diniego all'esportazione non può più fondarsi genericamente sul loro pregio artistico, ma richiede che esse presentino una significativa attinenza al patrimonio culturale italiano. La recente circolare della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio traduce questo principio in indicazioni operative per gli uffici esportazione, richiamando anche i più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa.
È una modifica apparentemente tecnica. In realtà, ci costringe a porci una domanda molto più ampia. Quando un'opera straniera diventa anche patrimonio italiano? La risposta non è affatto scontata. Per decenni abbiamo pensato al patrimonio come a qualcosa di intimamente legato ai confini nazionali. Un'opera italiana apparteneva all'Italia; un'opera francese alla Francia; una americana agli Stati Uniti. Era una concezione coerente con il Novecento, con gli Stati nazionali e con una tutela costruita per proteggere identità culturali chiaramente delimitate. Oggi quel mondo non esiste più.








