Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiOperativa dal 3 agosto la nuova disciplina degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 trovano applicazione, per le richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto, le modifiche all'articolo 26 del d.lgs. n. 199/2021 e al relativo Allegato III, che ampliano il perimetro degli interventi soggetti agli obblighi di copertura dei fabbisogni energetici mediante fonti rinnovabili e aggiornano i criteri per la loro applicazione.

La decorrenza assume un rilievo determinante sotto il profilo operativo, poiché il nuovo Allegato III individua nella data di presentazione della richiesta del titolo edilizio il momento al quale fare riferimento per l'applicazione della disciplina. Le pratiche presentate dal 3 agosto ricadono pertanto nel nuovo regime, mentre per quelle già avviate continua a trovare applicazione la normativa previgente.

La misura più rilevante

L'intervento più significativo riguarda l'articolo 26 del d.lgs. n. 199/2021. Il legislatore amplia infatti l'ambito oggettivo degli obblighi, prevedendo che essi si applichino non soltanto agli edifici di nuova costruzione e agli interventi di ristrutturazione rilevante, ma anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, purché tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. Si estende così il numero degli interventi nei quali dovrà essere verificata l'integrazione delle fonti rinnovabili, recependo le indicazioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2413 (RED III).