Per i giudici lo sciopero proclamato a oltranza che permetteva ai lavoratori di decidere autonomamente quando non presentarsi non rispetta i criteri previsti dall'articolo 40 della Costituzione
Sii era assentato da scuola per otto giornate nel novembre 2021, dichiarando di aderire a uno “sciopero a oltranza” che permetteva a ogni lavoratore di decidere liberamente quando non presentarsi. La dirigente scolastica lo aveva avvertito che la protesta era stata dichiarata illegittima, ma il docente aveva continuato ad assentarsi. E adesso arriva il verdetto della Cassazione: non si trattava di un vero sciopero tutelato dalla Costituzione, e quindi le assenze erano ingiustificate e sufficientemente gravi da legittimare il licenziamento per giusta causa.
Con la sentenza numero 22927 del 2026 la sezione Lavoro della Suprema corte ha respinto il ricorso di un insegnante di sostegno a tempo determinato, impiegato in educazione musicale durante l’anno scolastico 2021-2022. Il licenziamento, comunicato nell’aprile 2022, era già stato confermato dal Tribunale di Taranto e dalla Corte d’Appello di Lecce.
Lo sciopero contro il Green pass
Lo sciopero in questione era stato proclamato dalla Fisi, Federazione italiana sindacati intercategoriali, dal 1° al 15 novembre 2021, come prosecuzione delle precedenti astensioni iniziate il 15 ottobre. La mobilitazione era stata promossa contro l’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro, entrato in vigore proprio il 15 ottobre, e contro l’allontanamento dal servizio e la perdita della retribuzione per chi non possedeva la certificazione. La Fisi aveva presentato la protesta come una battaglia in difesa dei diritti costituzionali e della libertà di scelta in materia sanitaria.






