Questa settimana la Corte internazionale di giustizia ha emesso una pronuncia storica: il diritto di sciopero è protetto dalla Convenzione sulla libertà sindacale dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Non era scontato. Da anni, dentro l’Oil, una parte del mondo datoriale contestava che quella Convenzione tutelasse lo sciopero, poiché il testo non lo menziona espressamente.

La Corte ha respinto questa lettura formalistica. Pur senza nominare lo sciopero, la Convenzione protegge il diritto dei lavoratori e delle loro organizzazioni di costituirsi liberamente, organizzare le proprie attività e formulare i propri programmi per difendere i propri interessi. Lo sciopero è precisamente una di queste attività: uno degli strumenti principali che rendono effettiva la libertà sindacale. Senza il diritto di scioperare, i lavoratori godrebbero di una libertà dimezzata: la possibilità di associarsi ma non quella di esercitare una pressione collettiva reale.

La conseguenza politica e giuridica più importante della decisione sta proprio in questo riconoscimento: lo sciopero è parte dell’impalcatura stessa della libertà di associazione, non un incidente dell’ordine economico, tollerato purché non disturbi troppo. È ciò che impedisce all’attività sindacale di ridursi a semplice “supplica collettiva” rivolta a chi detiene il potere economico e politico. In un rapporto di lavoro segnato da subordinazione e diseguaglianza, lo sciopero corregge almeno in parte ciò che l’iniziativa individuale non può riequilibrare.