Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl codice di condotta privacy non è un lasciapassare, che garantisce l’immunità: l’adesione a un codice deontologico e la stesura di documenti di gestione della privacy, sulla carta, formalmente perfetti non esonerano da responsabilità. Se, nonostante tutto ciò, la privacy dei clienti viene violata, scattano le sanzioni previste dal Gdpr, anche se a commettere materialmente le trasgressioni sono i fornitori esterni. Il committente, infatti, paga anche delle malefatte compiute lungo la filiera produttiva, se non ha concretamente ed efficacemente vigilato su un sottobosco di subfornitori, in cui si annidano imprenditori spregiudicati; e, a maggior ragione, se il committente ha tratto vantaggio dalla condotta illecita di personaggi senza scrupoli.

Sono questi i principi affermati dal Garante della privacy della privacy, nell’ingiunzione n. 556 del 23 luglio 2026, con la quale è stata inflitta una sanzione di 9,5 milioni a un operatore di telecomunicazioni, per fatti di marketing selvaggio e privacy dei clienti asfaltata (trattamenti senza consenso o in spregio dell’iscrizione al registro delle opposizioni, diritti degli interessati ignorati), commessi da call center, che si spacciavano per agenti autorizzati. Nelle vicende, portate sul tavolo del Garante, a seguito di una prima chiamata abusiva, il contatto veniva, con un callido stratagemma, inserito in un flusso apparentemente legale con interlocuzioni con partner ufficiali. Ma tutto in barba alle regole sul divieto di chiamate indesiderate, previsto dal Codice della privacy.