Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl recupero crediti è diventato un sorvegliato speciale della privacy. Le società incaricate delle attività devono riferire al committente il quadro completo dei dati personali dei debitori. Se non lo fanno, a pagare l’ammenda per violazione della privacy sono sia il committente sia la società di servizi. Come è successo a due società sanzionate dal Garante della privacy (50 mila euro il committente e 30 mila euro il fornitore) con le ingiunzioni n. 386 e 387 del 28 maggio 2026.
Le responsabilità condivise tra committente e fornitore
Nel caso specifico la società di recupero crediti, nel trattare una pratica, ha rintracciato autonomamente un numero di telefono cellulare del debitore e lo ha usato una volta sola, ma non ha comunicato niente di tutto ciò al committente. Così come al committente non è stato riferito che il debitore ha chiesto di conoscere, ai sensi della normativa sulla privacy, in che modo la società di recupero crediti era venuta a sapere quel numero.
Il debitore in questione ha portato, con un reclamo, la vicenda davanti al Garante. A quel punto la società committente ha tentato di tacitare il debitore rinunciando al credito e questo è stato indubbiamente un risultato utile.






