Nello stesso giorno la Cassazione conferma le sanzioni del Garante privacy per illecito trattamento dei dati a un sito aggregatore di offerte e un colosso come la Telecom, punita con una sanzione ben più salata di 800 mila euro.

Nel primo caso ad aver violato il Codice privacy è stata una piattaforma che raccoglie e mostra una vasta gamma di offerte, sconti e promozioni provenienti da diverse fonti (ad esempio, negozi online o altre piattaforme di e-commerce). Una internet company, sanzionata con 10 mila euro, finita nel mirino, prima dell’Authority poi dei giudici, per aver iscritto abusivamente a una newsletter gli utenti registrati al sito, divenuti destinatari di informazioni varie, senza il loro consenso.

I negozi online e i siti di comparazione prezzi

Un via libera necessario in questo caso, che non serve invece - spiega la Cassazione - per i negozi online. Gli e-shop sono, infatti, considerati come un sistema di commercio elettronico per i quali non è obbligatorio il consenso dell’interessato se il titolare del trattamento, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi, utilizza le coordinate di posta elettronica fornite dal destinatario nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto di smercio, e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. Diversamente, deve essere richiesto il consenso, nell’ipotesi in cui l’utente abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, concluso un contratto di prova o comunque un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento.