Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiAssoluzioni e proscioglimenti devono ottenere sui media la stessa rilevanza avuta a suo tempo dalle indagini. Le testate devono pubblicare la notizia dell’assoluzione dell’imputato o dell’archiviazione per l’indagato se in passato hanno riportato che era stato coinvolto nel procedimento penale. E ciò con un «rilievo adeguato» rispetto allo spazio dato in precedenza alla stessa vicenda. Se il direttore del giornale o il responsabile del sito web non provvedono, l’interessato può rivolgersi al Garante privacy, che si pronuncia entro cinque giorni e può ordinare la pubblicazione del provvedimento favorevole all’imputato o all’indagato. Il ddl che modifica il codice privacy è stato approvato in commissione Giustizia al Senato con l’astensione delle opposizioni, così come lo era stato alla Camera: il testo sbarcherà nell’aula di Palazzo Madama dopo la pausa estiva (relatrice Erika Stefani, Lega).
Con l’articolo 144-ter del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, l’interessato può ottenere dalla testata giornalistica - anche online, tv o radio - che sia pubblicata la notizia che è stata pronunciata a suo favore una sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione (provvedimenti anche non irrevocabili e che, in astratto, comprendono pure casi di prescrizione e amnistia). Il tutto dagli stessi media che avevano pubblicato la notizia che il procedimento penale era stato avviato oppure atti o provvedimenti relativi al procedimento. E senza oneri per l’interessato, anzi con una visibilità congrua rispetto all’evidenza che era stata data alla notizia precedente.






