Prestiti di cripto-attività, garanzie, pagamenti in criptovalute ai commercianti, attività finanziarie tokenizzate e portafogli elettronici multivaluta trovano una qualificazione ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dalla Dac8. Con nove faq pubblicate il 29 luglio, l’Agenzia delle entrate chiarisce come queste operazioni devono essere classificate e riportate nelle comunicazioni sullo scambio automatico di informazioni previste dal dlgs n. 194/2025, che ha recepito la direttiva (Ue) 2023/2226 e dato attuazione al Crypto-Asset Reporting Framework (Carf) elaborato dall’Ocse.

I chiarimenti riguardano alcuni dei principali profili applicativi del nuovo regime di comunicazione delle cripto-attività e seguono il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 giugno scorso, con il quale sono state definite le modalità tecniche di trasmissione dei dati da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

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Tra le precisazioni viene indicata la qualificazione delle operazioni di prestito e di garanzia. L’Agenzia chiarisce che il trasferimento di cripto-attività effettuato a titolo di prestito o quale garanzia non costituisce un’operazione di scambio, in quanto non avviene come corrispettivo dell’acquisto di altra cripto-attività o di moneta fiduciaria.