Con la risposta 135/2025 notificata il 13 maggio le Entrate sciolgono i primi dubbi interpretativi sugli adempimenti degli exchange, gli intermediari del mondo cripto. L’interpello proposto da Cryptosmart - Pmi perugina a capitale interamente italiano e partecipata da Banca Popolare di Cortona - ha sottoposto all’Agenzia il tema del calcolo della plusvalenza in una serie di ipotesi.
“Auto” trasferimento
Se il cliente trasferisce le cripto-valute verso un self custodial wallet di sua proprietà l’intermediario è esonerato dal calcolo della plusvalenza a condizione che il cliente sia in grado di dimostrare per tabulas che il trasferimento avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà presso altro exchange: non basta la dichiarazione resa del contribuente.
Revoca del regime amministrato
Se il cliente revoca l’opzione del regime del risparmio amministrato e passa al dichiarativo, l’obbligo di sostituto d’imposta è fino al 31 dicembre dell’anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle cripto-attività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue, il periodo d’imposta in cui si sono realizzate. Eventuali minusvalenze possono essere compensate fino, massimo, al quarto esercizio successivo.






