Lo scambio automatico di informazioni fiscali rischia di provocare qualche amara sorpresa per i contribuenti italiani detentori di criptoasset e criptovalute. Dal 2026 gli intermediari del mondo cripto devono infatti inviare alle amministrazioni fiscali del proprio Paese tutti i dati relativi al possesso e alle transazioni in tecnologia blockchain, dati che poi verranno scambiati con le amministrazioni fiscali in cui risulta risiedere fiscalmente il possessore.

Il rischio di “falsi positivi”

Il mancato allineamento tra le leggi fiscali nazionali potrà però generare dei “falsi positivi”, cioè contribuenti sospettati, a torto, di infedeltà dichiarativa. Ci sono infatti operazioni e trasferimenti che, pur oggetto di comunicazione nell’ambito dello scambio d’informazioni, non sono rilevanti per il fisco italiano e che quindi il contribuente non deve indicare nel quadro Rt della dichiarazione dei redditi (è il caso tra gli altri degli scambi fra cripto attività con eguali caratteristiche e funzioni, o i trasferimenti fra rapporti intestati allo stesso soggetto, presso il medesimo o altri custodi del wallet).

Quando, a partire dal 2027, lo scambio automatico sarà attivato, l’agenzia delle Entrate rileverà inevitabilmente il conflitto tra i dati ricevuti dall’estero e quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli contribuenti. Con il prevedibile esito dell’invio di migliaia di lettere di compliance per l’adempimento spontaneo. Che però, leggi alla mano, non è dovuto.