Dal 1° gennaio 2026, al via l’operazione trasparenza sui conti finanziari con asset digitali. Banche, gestori di portafogli e prestatori di servizi su criptoattività dovranno comunicare automaticamente all’agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative a conti con moneta elettronica, valute digitali delle banche centrali (Cbdc) e criptoattività oggetto di comunicazione, ossia quelle utilizzate per pagamenti o investimenti, escluse le valute digitali e la moneta elettronica pura. A fissare le regole è stato il ministero dell’Economia con un decreto firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti a fine anno e che di fatto modifica il vecchio decreto ministeriale del 2015 alla luce delle direttive Ue 2025/872, cosiddetta Dac 9 e 2023/2226 cosiddetta Dac 8, oltre all’addendum Ocse firmato il 20 novembre 2024.
Come cambiano le definizioni
Le novità introdotte dal nuovo decreto ministeriale intervengono da subito sulle definizioni chiave del quadro Common reporting standard (Crs), estendendo gli obblighi di due diligence fiscale e reporting a nuove entità e strumenti. A partire dall’entità di investimento che include dal 1° gennaio anche i gestori che negoziano o gestiscono criptoattività, sempre che il reddito lordo derivante alle attività di gestione e negoziazione delle criptoattività sia pari o superiore al 50% del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso della quale l’entità è esistita. Ci sono poi le istituzioni di deposito che si riferiscono a ogni entità che accetta depositi nell’ambito della propria attività bancaria o similare e che detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale a beneficio dei clienti.







