Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiStop temporaneo ai recuperi delle anticipazioni contrattuali per fronteggiare il caro prezzi. Lo prevede un emendamento al decreto «infrastrutture» (dl 107/2026) approvato nel corso della conversione in legge alla Camera (primo firmatario Roberto Pella, FI).
La norma stabilisce che «Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'art. 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026».
Ricordiamo che l’anticipazione consente all’appaltatore di ricevere un pagamento anticipato rispetto all’effettivo avanzamento dei lavori, ma giuridicamente è considerata parte del corrispettivo contrattuale e non un prestito oneroso. L'anticipazione è concessa a fronte di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che deve coprire l'anticipazione stessa più gli interessi legali che matureranno sul periodo di recupero dell'anticipazione, secondo il cronoprogramma dei lavori (art. 125 co. 1).








