Deroghe per le emergenze. Più spazi agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate senza bando. Ma anche il ricorso alle centrali di committenza e un sistema di controlli, che mette al centro l’Autorità anticorruzione e la liberatoria provvisoria in materia di antimafia. Il decreto Infrastrutture (Dl 73/2025) approda in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore con effetto immediato, già dal 21 maggio. Nella versione finale vengono confermate le anticipazioni, come i chiarimenti in materia di subappalto, ma arriva anche un ampio capitolo dedicato agli appalti di Protezione civile, con l’obiettivo di sistematizzare e rivedere norme già esistenti, creando incroci con le altre regole in materia.

La novità

Il decreto aggiunge al Codice appalti una nuova sezione al tema della somma urgenza, introducendo l’articolo 140 bis, che insieme all’articolo 140 indica le regole da applicare nei casi di intervento della Protezione civile per le emergenze. In queste situazioni, anche se in via eccezionale, sarà possibile fare sempre ricorso agli affidamenti diretti, ma per un arco temporale limitato, «comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili».

Le deroghe