FRATTA (ROVIGO) - La pandemia non giustifica alcun risarcimento. Il Comune di Fratta vince la causa contro la Caramori Srl e incassa una sentenza che rafforza il principio secondo cui il rischio d'impresa, nelle concessioni in project financing, resta in capo al concessionario.Il Tribunale di Rovigo ha infatti respinto integralmente il ricorso della società che aveva realizzato e gestito un blocco di loculi nel cimitero comunale, escludendo qualsiasi obbligo dell'ente di riconoscere un riequilibrio economico della concessione o un indennizzo. Oltre al rigetto di tutte le domande, la società è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali, quantificate in 9mila euro oltre accessori.

LA VICENDA La vicenda trae origine da un contratto di partenariato pubblico-privato stipulato nel 2016. Attraverso un project financing, il Comune aveva affidato alla Caramori la progettazione, la costruzione e la gestione di un nuovo blocco composto da 75 loculi nel cimitero comunale. Al termine della concessione quinquennale, tuttavia, 21 loculi erano rimasti invenduti. Secondo la società, il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto dal piano economico era dipeso direttamente dagli effetti della pandemia da Covid-19, che avrebbe inciso sulle vendite e modificato le abitudini delle famiglie che avrebbero preferito cremare i propri cari “obbligate” dal contagio, a loro avviso. Da qui la richiesta al Tribunale di ottenere il riequilibrio della concessione oppure, in alternativa, un indennizzo di circa 60.800 euro, comprensivo del valore dei loculi rimasti invenduti e del mancato utile. LA SENTENZA Il giudice Giulio Borella ha però respinto integralmente questa ricostruzione. Entrando nel merito, la sentenza riconosce che l'ordinamento consente effettivamente di riequilibrare una concessione quando intervengano eventi straordinari e imprevedibili in grado di alterarne la sostenibilità economica. Tuttavia, nel caso concreto, la Caramori non è riuscita a dimostrare il nesso causale tra la pandemia e il danno economico lamentato. Anzi, secondo il Tribunale, il vero problema era già contenuto nelle previsioni iniziali del piano economico-finanziario. La prospettiva di vendere tutti i 75 loculi nell'arco di cinque anni è stata definita dal giudice «arbitraria e velleitaria», poiché non trovava alcun riscontro nei dati storici. Il Comune ha infatti dimostrato che nel quinquennio precedente erano stati assegnati soltanto 45 loculi, un dato che rendeva poco realistico l'obiettivo indicato dalla concessionaria.La sentenza mette inoltre in evidenza una contraddizione nella tesi della società. Se il Covid ha determinato un aumento della mortalità, osserva il giudice, difficilmente può essere considerato la causa di una riduzione della domanda di loculi. Anche l'argomento secondo cui le restrizioni sanitarie avrebbero favorito la cremazione viene respinto. Nessuna disposizione normativa ha mai imposto la cremazione delle persone decedute per Covid-19 e l'eventuale cambiamento nelle scelte delle famiglie rientra comunque nella normale alea imprenditoriale assunta dal concessionario. LE CONCLUSIONI Per il Tribunale, quindi, il fatto che 21 loculi siano rimasti invenduti rappresenta un rischio tipico dell'attività economica e non una conseguenza diretta dell'emergenza sanitaria. Una pronuncia che il Comune di Fratta accoglie con soddisfazione. L'ente era assistito dall'avvocato Michele De Bellis che sottolinea come il Tribunale abbia riconosciuto «la piena correttezza dell'operato del Comune», confermando che non vi è stato alcuno squilibrio economico-finanziario imputabile alla pandemia e che l'amministrazione ha agito correttamente in ogni fase del rapporto concessorio, tutelando l'interesse pubblico.