Al question time del 22 luglio Forza Italia ha chiesto al governo di coordinare le due misure sui pacchi extra-Ue, valutando la modifica o addirittura l’abolizione del contributo nazionale di due euro sulle spedizioni di modico valore. Il ministro dell’Economia ha risposto che dal 1° ottobre, “qualora il citato contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio” europeo da tre euro per articolo. Tre date in dieci mesi, due rinvii e ora la conferma del cumulo: almeno cinque euro sullo stesso pacco, alla stessa frontiera. L’aritmetica non è il punto. Il punto — come scrivevo il 5 luglio — resta la legittimità.
La difesa del Mef è il cuore della questione. Il contributo — ha spiegato il ministro Giorgetti, a verbale — serve a “compensare gli oneri amministrativi” che le autorità doganali sostengono per lo sdoganamento e il controllo delle piccole spedizioni. Sembra una giustificazione. Per il diritto dell’Unione è una confessione.
La Corte di giustizia lo ripete da mezzo secolo: un onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente e riscosso perché la merce varca la frontiera è una tassa di effetto equivalente a un dazio, vietata “a prescindere dalla sua denominazione”. Chiamarlo contributo non serve. L’unica eccezione ammessa è il corrispettivo proporzionato di un servizio specifico, effettivamente reso al singolo importatore. Ed è qui che la motivazione del Mef si ritorce: lo sdoganamento e il controllo non sono un servizio reso a chi importa, sono la funzione doganale ordinaria, svolta nell’interesse della collettività. La Corte ha negato la natura di corrispettivo perfino ai controlli sanitari effettivamente eseguiti, perché imposti nell’interesse generale: figurarsi due euro per controlli che, su un flusso di quasi 5,9 miliardi di articoli entrati nell’Unione nel solo 2025, non possono che essere l’eccezione. L’Italia lo sa da tempo: difese con lo stesso argomento il «diritto di statistica» riscosso alla frontiera e perse. Era il 1969.






