Non una collusione con la ’ndrangheta, né un asservimento consapevole agli interessi delle cosche. A determinare l’incandidabilità di Giuseppe Barilaro sarebbe stata, secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, una prolungata “colpevole inerzia” davanti a disfunzioni amministrative note e strutturali, dalle quali avrebbero tratto vantaggio anche soggetti indicati come vicini alla criminalità organizzata. È questo il cuore delle motivazioni con cui la Prima sezione civile della Corte, presieduta da Anna Maria Raschellà e composta dalle giudici Giovanna Gioia e Adele Foresta, ha accolto il reclamo del Ministero dell’Interno e ribaltato la decisione pronunciata nel settembre 2025 dal Tribunale di Vibo Valentia.

Il primo giudice aveva dichiarato incandidabile l’ex assessore Michele Rosano, ma aveva escluso la misura nei confronti di Barilaro, non ravvisando un collegamento diretto tra il suo operato e le consorterie criminali. La Corte d’Appello ha seguito un’impostazione diversa: per applicare l’articolo 143 del Testo unico degli enti locali non sarebbe necessario dimostrare una partecipazione volontaria alle dinamiche mafiose. Può essere sufficiente anche una condotta omissiva o colposa, qualora abbia contribuito a creare le condizioni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale.