Il report sull’attività svolta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dell’anno 2026 pubblicato on-line il 14 luglio 2026 riporta al paragrafo 3.3.3 “I provvedimenti in materia di equo compenso”.Ci offre quindi materiale utile per capire dove siamo e dove stiamo andando sul percorso di tutela dei contenuti editoriali sulle piattaforme digitali, anche rispetto all’utilizzo che ne fa l’intelligenza artificiale.Questa testata ha preso in esame il loro contenuto in diversi brani che illustrano la situazione giuridica ed economica dell’equo e ragionevole compenso che compete ad autori e editori per la loro rinuncia all’esclusiva derivante dalla pubblicazione parziale dei loro articoli sulle piattaforme digitali (in particolare i c.d. “social network”).I dati resi noti dall’AGCOM forniscono oggi una visione d’insieme che consente di affrontare le ulteriori tematiche che trovano le loro ragioni sul perché risulti tanto complesso per le Big Tech statunitensi adeguarsi ai regolamenti e alle stesse norme primarie del nostro paese – e degli altri Stati dell’unione Europea – che impongono il riconoscimento di un diritto degli editori di percepire un’equa e proporzionata remunerazione per l’uso, seppure parziale, degli articoli ripresi e pubblicati sulle piattaforme digitali di social network.Per un esame del primo caso verificatosi nell’Unione Europea in tema di equo compenso per gli editori di giornali a ridosso dal vaso della Direttiva Digital single Market del 2019 si può esaminare l’articolo in nota .In questa sede ci preme notare in particolare la circostanza evidenziata nell’elaborato annuale sviluppato dall’Authority presieduta dal Prof. Giacomo Lasorella per il 2026, il quale sottolinea che sui due fronti delle imprese di media monitoring e di rassegna stampa e su quello delle piattaforme digitali sono presenti alcuni contenziosi.Avuto riguardo alle piattaforme social in particolare sono tuttora presenti nove procedure per la determinazione dell’equo compenso che coinvolgono quattro distinte piattaforme “Google”, “Microsoft”, “X” e “LinkedIn”. A tali procedimenti pendenti vanno ad aggiungersi quelli conclusi sul piano formale nei confronti di Meta e LinkedIn, giunti fino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di cui abbiamo dato notizia nel secondo articolo riportato in nota 1.Indice degli argomenti