Le imprese rischiano di dover pagare i danni se i loro siti non sono protetti contro la pesca a strascico di dati su Internet web scraping). Le aziende, dunque, devono alzare barriere informatiche per impedire la sottrazione massiva di informazioni. È questo il monito lanciato dall’associazione Assonime, che il 23/7/2026 ha diffuso uno studio, «Il Caso n. 7/2026», dedicato all’analisi dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 10/4/2026 (nella causa n. 6538/2025), con cui è stata ritenuta ammissibile una azione rappresentativa promossa da una associazione di consumatori contro Meta.

Il rapporto tra Gdpr e azioni rappresentative

Come rileva Assonime, si tratta di una delle prime pronunce sul rapporto tra Gdpr (regolamento UE sulla privacy n. 2016/679) e azioni rappresentative, con forti ricadute sul fronte della gestione del rischio legale da parte delle imprese. I profili di interesse della vicenda sono numerosi.

In primo luogo, emerge quanto possa essere efficace l’azione rappresentativa: si tratta di uno strumento, disciplinato dagli articoli 140-ter e seguenti del Codice del consumo (introdotti dal d.lgs. 28/2023), diverso e ulteriore rispetto alla class action.

L’azione rappresentativa, tra l’altro, come osservato da ItaliaOggi7 dell’11/8/2025, può essere particolarmente appetibile per le associazioni dei consumatori. Lo confermano due rilievi del tribunale milanese: le associazioni possono andare avanti da sole, senza bisogno di un mandato da parte dei consumatori interessati; le associazioni iscritte nell’elenco presso il Mimit sono per legge abilitate a promuovere l’azione, senza dover dimostrare di avere capacità economiche per sostenerne i costi. Su quest’ultimo punto, peraltro, Assonime è molto critica, ritenendo che l’iscrizione presso il MIMIT non sia una garanzia di idoneità a curare gli interessi della collettività di riferimento.