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Una modifica che «incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, storicamente costruita sulla consapevolezza che l'adolescenza è una fase caratterizzata da una personalità in formazione e da una maturazione non ancora compiuta», un «ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano e proseguita, da ultimo, con la prospettata estensione del fermo di prevenzione anche ai minorenni». Così l'Unione delle Camere penali italiane commenta il disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato giovedì in Consiglio dei ministri, sottolineando che la «stretta antimaranza», oltre a «generare forti dubbi di compatibilità costituzionale», appare il «sintomo di una preoccupante regressione culturale».Che cosa prevede il disegno di legge

Il provvedimento, proposto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, interviene sull'articolo 98 del codice penale introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Cambia il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, restando la possibilità di escludere l'imputabilità se dagli elementi acquisiti nel procedimento risulti che il minore ne fosse privo. Viene modificato di conseguenza anche l'articolo 9 del Dpr 448 del 1988.