Il fronte della giustizia in Italia è sempre caldo, e non soltanto quello della giustizia penale. Anche la giustizia sportiva fornisce un eloquente spaccato del Paese. Qualche giorno fa Linkiesta ha commentato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dell’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e dell’Inter ai sensi della legge 231/01. Contrariamente a quanto riferito da buona parte della stampa, le motivazioni, oggi disponibili, del provvedimento, a firma dei pm Paolo Ielo e Maurizio Ascione, gettano diverse ombre sulla vicenda, quantomeno sotto il profilo della correttezza sportiva, con particolare riferimento alla posizione della società nerazzurra.
Ricordiamo che oggetto dell’indagine erano tre partite della scorsa stagione (Bologna-Inter del 20 aprile 2025, il derby di Coppa Italia del 23 aprile 2025, Inter-Verona del 3 maggio 2025), nonché Torino-Inter del campionato successivo. Secondo l’ipotesi inizialmente formulata, Rocchi, in concorso con ignoti, si sarebbe adoperato per designare arbitri graditi alla società nerazzurra. Il materiale di prova è costituito soprattutto da intercettazioni.
Secondo il pm, le conversazioni di Rocchi sono contrassegnate da un elevato tasso di attendibilità e, in base ad esse, è possibile formulare tre classi di ipotesi per i vari reati ipotizzati di frode sportiva, rispettivamente contrassegnate da «un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza, assenza di specifici elementi probatori, ragionevole certezza». Secondo la Procura di Milano, innanzitutto, «È ragionevolmente certo che Rocchi non fosse a disposizione dell’Inter e ciò si desume dalle “valutazioni pesanti e sprezzanti” di Rocchi sia nelle conversazioni con i collaboratori [Andrea] Colombo e [Riccardo] Pinzani, nonché il suo intendimento di prendere provvedimenti “contro quelle che riteneva pressioni a tutti gli effetti provenienti dall’Inter”».








