L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere condannato per aver sparato ai rapinatori. Il procuratore capo di Milano invita ad abbassare i toni

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L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero.Il magistrato di sorveglianza, Elena Massucco, rileva che "non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede" in merito al caso del gioielliere detenuto nel carcere di Bollate, in provincia di Milano, a seguito della condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori e per il ferimento di un terzo nel 2021 nel Cuneese. Gli atti ora saranno trasmessi al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Secondo Masucco, il Tribunale di Sorveglianza, a cui demanda "ogni valutazione", "potrà assumere una ponderata decisione con completa istruzione di elementi istruttori, tra i quali anche la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul ricorso avanzato dal Roggero". A chiedere il deferimento della pena era stato l’avvocato difensore di Roggero, Stefano Marcolini, in attesa della decisione del presidente Sergio Mattarella sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie di Roggero, Mariangela Sandrone. La sentenza "rappresenta - ha scritto Sandrone - per mio marito Mario una sorta di ergastolo" e "che tale pronuncia, se eseguita rappresenterebbe per me, per le nostre quattro figlie e per la famiglia tutta una ulteriore condanna a non poter più vedere Mario in libertà, per non parlare dei danni economici all'attività della nostra gioielleria". Il magistrato di sorveglianza Masucco, però, precisa: "La giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che il differimento dell'esecuzione della pena in caso di presentazione della grazia sia applicabile solo nei casi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata e non quando l'esecuzione della pena sia già in corso, come nella presente ipotesi". Il togato, infine, precisa che il "differimento, per quanto fattispecie del tutto autonoma rispetto alla concessione della grazia da parte dell'autorità deputata, risulta funzionalmente destinata ad impedire, in caso di pene detentive brevi, la vanificazione di un eventuale provvedimento clemenziale, che potrebbe intervenire tardivamente".