La sentenza del Tar Calabria n. 1155/2026, depositata il 15 giugno 2026, respinge il ricorso presentato contro i provvedimenti della gestione commissariale dell’Aterp Calabria e conferma la posizione assunta dal Commissario dell’ente. Al centro della vicenda ci sono alcune contestazioni relative all’organizzazione dell’Avvocatura dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alla legittimità delle posizioni ricoperte, alla presenza di eventuali incarichi aggiuntivi e ai compensi percepiti.

La decisione del giudice amministrativo ha ritenuto fondate le valutazioni della gestione commissariale, che aveva avviato una verifica sulla regolarità delle posizioni interne all’ente.

Il nodo principale: l’assenza del concorso per l’accesso ai ruoli

Uno degli aspetti centrali evidenziati nella controversia riguarda le modalità di accesso agli incarichi ricoperti all’interno dell’Avvocatura. Secondo quanto riportato nella sentenza, la questione sollevata dalla gestione commissariale riguardava la mancanza di un titolo legittimante per alcune posizioni.

Il riferimento normativo richiamato è l’articolo 97 della Costituzione, che stabilisce il principio secondo cui l’accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione deve avvenire attraverso il concorso pubblico, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. La contestazione riguarda quindi la possibilità di ricoprire determinate funzioni pubbliche senza una procedura selettiva conforme ai requisiti previsti dall’ordinamento.