Le motivazioni della Corte d’Appello di Firenze nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico del calciatore Manolo Portanova e di altri tre imputati non si limitano a spiegare le ragioni della condanna. Affermano con chiarezza un principio destinato ad avere rilievo anche nel dibattito sulla riforma dell’articolo 609 bis del codice penale il cosiddetto ddl stupri: il fulcro del giudizio è il consenso, che deve essere “libero, attuale e specifico”, e non la capacità della vittima di opporsi o manifestare il proprio dissenso.
Un’impostazione che, secondo l’avvocata Claudia Bini dell’Associazione Donna chiama Donna e parte civile nel processo a Portanova, richiama i principi della Convenzione di Istanbul e contribuisce a contrastare stereotipi ancora radicati sulla violenza sessuale. Ma per la giurista c’è un aspetto molto importante ovvero la discussione in Parlamento sul consenso: “La proposta approvata dalla Camera valorizzava il consenso libero e attuale. Il testo modificato dal Senato, invece, introduce il riferimento alla ‘volontà contraria’. È un cambiamento che rischia di spostare nuovamente l’attenzione sulla necessità che la vittima manifesti il proprio rifiuto, anziché verificare se vi fosse davvero un consenso”.






