La concessione della grazia è uno dei poteri del presidente della Repubblica, come stabilito dall’articolo 87 della Costituzione. Il procedimento per la concessione della grazia è regolato invece nello specifico dall’articolo 681 del codice di procedura penale. Con la grazia il presidente della Repubblica può estinguere la pena inflitta con sentenza irrevocabile nei confronti di una persona, o anche solo trasformare la pena, come per esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione.

Sempre secondo l’articolo 681 del codice di procedura penale, la domanda di grazia può essere fatta dal condannato, da un suo parente o convivente, dal suo tutore oppure dal suo avvocato ed è inviata al ministro della Giustizia. Da lì si apre una fase istruttoria, ossia una serie di approfondimenti sul caso in questione, che devono essere svolti dal Procuratore generale della Corte d’Appello competente e il magistrato di sorveglianza – se la persona è detenuta –. L’obiettivo dell’istruttoria è verificare se ci sono i presupposti per concedere effettivamente la grazia. In seguito, i risultati devono essere controllati dal ministro della Giustizia, che deve poi inviare un parere favorevole o contrario al presidente della Repubblica sulla possibilità di concedere la grazia. A quel punto, come confermato da una sentenza della Corte Costituzionale del 2006, la decisione finale spetta al presidente della Repubblica che può decidere dunque se concedere la grazia o meno, indipendentemente dal parere del Ministero della Giustizia.