La grazia presidenziale non è un rimedio per correggere gli errori del giudice, ammesso che di errori si tratti. Lo scriveva in un messaggio ai presidenti delle Camere datato 24 ottobre 1997 Oscar Luigi Scalfaro, lo ribadì undici anni dopo Giorgio Napolitano: «La grazia non può mai costituire un improprio rimedio volto a sindacare la correttezza della decisione penale». L'ha chiarito ancora una volta ieri Sergio Mattarella, durante il colloquio a tu per tu con Carlo Nordio.

C'è più di un motivo per il quale al Quirinale hanno ritenuto di non poter far finta di nulla e di dover imporre un altolà, quando sul Colle più alto è arrivata la notizia della mossa di via Arenula per la clemenza a Mario Roggero. E se è lecito sospettare che il presidente non condividesse fino in fondo il merito di quell'iniziativa, che da giurista forse avrebbe preferito un sovrappiù di cautela tanto nelle parole quanto nelle azioni, dal Colle scandiscono a chiare lettere che il merito della vicenda del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi non c'entra con la convocazione di Nordio. No: si tratta innanzitutto di una questione di metodo, o di diritto. Non è il Guardasigilli che concede la grazia, un potere che la Costituzione (come ribadito da una sentenza molto dettagliata della Consulta che risale al 2006) attribuisce unicamente al capo dello Stato. Certo, il codice di procedura penale ammette che la richiesta di clemenza, se non arriva dal condannato o dai suoi legali, possa partire anche, per così dire, d'ufficio. Ma può essere il ministro della giustizia ad avviare la pratica? La già citata sentenza della Corte costituzionale che ha tolto ogni dubbio in materia è chiara: l'iniziativa spetta al presidente della Repubblica. Non ad altri.