Le norme La difesa dell'uomo ha fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che uno dei due invii del mazzo di fiori avrebbe avuto sì un carattere molesto e ingiurioso, ma anche che l'altro non poteva "ritenersi molestia o comunque offensivo, né poteva a tal fine rilevare che tale gesto, generoso e gentile, non fosse gradito dalla destinataria" perché contenente solo un biglietto di auguri. Tuttavia, come ricordato dalla Cassazione, "per la sussistenza del reato di stalking è necessario che, dopo la serie di atti persecutori per la quale è già intervenuta una condanna passata in giudicato, vengano compiuti almeno altri due atti persecutori".