Il ministro Roberto CalderoliRicevi le notizie de il Resto del Carlino su GoogleSeguiciBologna, 8 luglio 2026 – Rien ne va plus. Sulla spericolata roulette della nuova legge sulla montagna – la numero 131 del 12 settembre – chi è fuori dalla porta, lì resta. Il 7 luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (Dpcm 121) che mette nero su bianco i criteri (rivisitati) di classificazione, o di montanità, e in allegato il nuovo elenco dei Comuni montani. Erano 4.061 in Italia prima della riforma varata dal ministro Calderoli, sono 3.715 secondo il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 22 luglio. Fa meno 346, per il dossier prodotto dall’ufficio studi della Camera. Timbrato, bollinato e così sia. L’Emilia-Romagna ne perde ventotto, da 127 a 99, e le Marche uno di più (da 107 a 78).

Criteri vecchi e nuovi

In principio fu la legge 991 datata 1952. Ora i criteri, (pluri)emendati dalle Regioni, sono praticamente moltiplicati e lo status di montanità è in un decalage di postille: almeno il 20% del territorio sopra 600 metri e almeno il 25% con pendenza superiore al 20%; altitudine media pari o superiore a 400 metri, o anche a 350, purché almeno il 5% del territorio abbia pendenza superiore al 20%, o anche 300, se i Comuni sono in Province tutte montane o confinanti con Paesi esteri, e via così.