Rien ne va plus. Sulla spericolata roulette della nuova legge sulla montagna – la numero 131 del 12 settembre 2025 – chi è fuori dalla porta, lì resta. Il 7 luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (Dpcm 121) che mette nero su bianco i criteri (rivisitati) di classificazione, o di montanità, e in allegato il nuovo elenco dei Comuni montani. Erano 4.061 (3.418 interamente montani e 643 parzialmente) in Italia prima della riforma varata dal ministro Calderoli, sono 3.715 secondo il nuovo regolamento dalle porte girevoli, che entrerà in vigore il 22 luglio. Fa meno 346, secondo il dossier prodotto dall’ufficio studi della Camera. Timbrato, bollinato e così sia. Le Marche ne perdono ventinove per strada (da 107 a 78 Comuni montani), ma emendando la prima bozza di decreto ne hanno salvati altri ventotto dal taglio; l’Emilia-Romagna uno di meno, da quota 127 a 99.

CRITERI VECCHI E NUOVIIn principio fu la legge 991 datata 1952. Ammetteva nel club dei montani i Comuni posti per almeno l’80% della superficie sopra a 600 metri, quelli nei quali il dislivello tra punto più alto e più basso non fosse inferiore a 600 metri e il reddito imponibile medio per ettaro non superasse 2.400 lire, in base ai prezzi del 1937-1939. Altri tempi. Ora i criteri, (pluri)emendati dalle Regioni, sono praticamente moltiplicati e lo status di montanità è in un decalage di postille: almeno il 20% del territorio sopra 600 metri e almeno il 25% con pendenza superiore al 20%; altitudine media pari o superiore a 400 metri, o anche a 350, purché almeno il 5% del territorio abbia una pendenza superiore al 20%, o anche 300, se i Comuni sono in Province tutte montane oppure confinanti con Paesi esteri; o anche 200, se confinanti soltanto con Comuni montani; altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri.