Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa norma del dl 21/2026, in vigore dal 18 giugno 2026, è chiara: per i contratti di fornitura di luce e gas, il contatto a freddo senza un consenso preventivo, esplicito e tracciabile è illegale. Se l'utente non ha espressamente richiesto di essere ricontattato (ad esempio compilando un modulo web specifico), la telefonata viola la legge e l'eventuale contratto commerciale concluso è nullo. L’onere della prova è totalmente invertito: non spetta al cittadino dimostrare l'abuso, ma alla compagnia energetica esibire l'audit trail digitale del consenso. Eppure, la realtà che squilla quotidianamente sui cellulari degli italiani racconta una storia diversa. Quella di una litania asfissiante di chiamate, di un telemarketing selvaggio che continua a imperversare. Il motivo principale risiede in un mero calcolo costi-benefici dei call center, spesso abusivi. Anche perchè la nullità del contratto telefonico si applica solo per le utenze di luce e gas, non, per esempio, per quelle di internet e telefonia.
Secondo i dati diffusi dai principali attori di settore (tra cui AssoCall), i sistemi di filtraggio automatico anti-spoofing introdotti tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 hanno bloccato oltre 43 milioni di chiamate illegali provenienti dall'estero con finti numeri italiani. Nonostante questo argine, si stima che oltre tre quarti delle chiamate moleste attuali non siano più semplice teleselling, ma vere e proprie tentate truffe gestite da aggregatori abusivi e lead generator che operano fuori dai radar della legalità, rivendendo poi i contratti a sub-agenzie compiacenti. Contro queste centrali del disturbo, il Registro delle Opposizioni, per esempio, è inutile. Chi viola il codice penale o fa spoofing (camuffamento del numero) non consulta certo i registri pubblici.








