Due cifre, nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato presentata il 24 giugno, valgono più di mille convegni sulla fiscalità digitale. Nel 2025 l’imposta italiana sui servizi digitali — la web tax — ha incassato 637 milioni di euro, il 40 per cento in più rispetto al 2024 e oltre i 591 previsti. Nello stesso periodo la global minimum tax, firmata da oltre 130 Paesi e salutata come la riforma del secolo, ne ha portati 46,3, il 12 per cento dei 381 attesi.

Un’imposta nazionale, introdotta unilateralmente nel 2020, supera le stime, mentre una riforma planetaria parte con un gettito quasi simbolico. La domanda non è quale governo abbia ragione. È perché quelle due cifre si dispongano in questo ordine.

La risposta non è politica, è strutturale e tocca il cuore dell’articolo 53 della Costituzione. Perché si realizzi il concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, l’ordinamento deve poter localizzare il presupposto, stabilire dove la ricchezza si produce e quale Stato abbia il diritto di tassarla. La web tax riesce dove la riforma globale fallisce per una ragione sola: non chiede il permesso a nessuno. Colpisce con un’aliquota del 3 per cento i ricavi che una grande piattaforma realizza in Italia da servizi digitali resi ad altre imprese, non i consumatori finali. Il presupposto è visibile, ancorato a un territorio e, per questo, tassabile.