di Gianni Penzo Doria*
A giudicare dalle statistiche, dai rapporti annuali ministeriali, dai siti web generalisti e professionali, sembra che il numero e le tipologie di università siano in numero variabile. E, fatto più grave, si insiste nella distinzione luciferina tra università statali e università non statali, che oramai non è più ancorata ad alcun significato.
L’errore è duplice: tanto di natura giuridica, quanto di natura linguistica. Poi ci sono meri errori di calcolo sfuggiti al controllo statistico, ma presenti nel sito web del Ministero e che esamineremo a breve.
La legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva dell’allora Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (Murst), ha segnato un vero e proprio spartiacque nella storia istituzionale universitaria. Con l’art. 6 fu attuato anche l’art. 33 della Costituzione e sancita la trasformazione degli atenei da articolazioni periferiche dello Stato a enti pubblici autonomi dotati di personalità giuridica.
Il passaggio non fu privo di criticità. L’autonomia ha richiesto nel corso degli anni un parallelo sviluppo di sistemi di valutazione e di controllo (culminati poi con l’istituzione dell’Anvur e con la legge 30 dicembre 2010, n. 240), anche al fine di bilanciare la libertà di autogoverno con la responsabilità nell’uso di denaro pubblico. Autonomia, infatti, non significa anarchia istituzionale. Non siamo di fronte a un dettaglio tecnico, bensì a una scelta costituzionale e di politica del diritto che ha avuto conseguenze profonde sull’intera architettura del sistema.






