Nappo* Secondo la legge del 10 marzo 2000 n. 62, il Sistema nazionale dell’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 secondo...Nappo*

Secondo la legge del 10 marzo 2000 n. 62, il Sistema nazionale dell’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; in base al decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999 qualunque istituzione scolastica, statale o paritaria, ha una specifica e propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Ogni scuola ha quindi un proprio Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof ). Ogni progetto formativo di una scuola assicura ed esprime la propria autonomia scolastica, attraverso una didattica personalizzata e flessibile

(...) Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui; c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati; d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;